STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA
E' costituita a norma ed effetti della Legge 383/2000 con sede ad Arezzo una Associazione di Promozione Sociale che configurandosi quale Circolo di aggregazione sociale assume la denominazione di "Dylan Dog Fans Club", più avanti definito come DDFC. Il circolo sceglie come sede operativa e luogo privilegiato per la circolazione delle informazioni il Web. La durata è illimitata nel tempo, salvo le cause di estinzione previste dall'art. 27 del Codice Civile.

ART. 2 - SCOPO
Il DDFC è apolitico, apartitico, di carattere volontario, autonomo ed indipendente. Riunisce i collezionisti, gli appassionati, studiosi e cultori del fumetto di Dylan Dog, per promuovere iniziative di valorizzazione e promozione culturale attraverso il personaggio Dylan Dog, in particolar modo: favorendo l'estensione di attività culturali e ricreative, tra circoli e le altre associazioni attinenti le finalità del DDFC promuovendo e organizzando (in proprio o per conto di terzi) convegni, conferenze, dibattiti, seminari e mostre; pubblicando testi, e-book, atti di convegni etc.. allacciando rapporti con analoghe associazioni italiane e straniere; stabilendo contatti con gli operatori dei vari settori al fine di ottenere informazioni utili al DDFC e ai soci che ne fanno parte; gestendo un sito web che vuole essere luogo di incontro, di dibattito e di scambio di informazioni tra gli utenti sui temi di interesse del DDFC; fornendo online tutti quei servizi che il DDFC riterrà utili ai fini degli scopi del circolo intraprendendo direttamente iniziative riservate ai soci intese alla diffusione del DDFC; pubblicando un organo periodico di informazione e di vita associativa. Per raggiungere gli obiettivi che si propone, il DDFC potrà attivare rapporti di collaborazione con Enti pubblici e privati, altre associazioni e privati.

ART. 3 PATRIMONIO ED ENTRATE
Il DDFC farà fronte ai propri oneri attraverso le seguenti modalità di finanziamento: Quote e contributi dei soci Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento Contributi dello Stato, di Enti o di associazioni pubbliche Donazioni o elargizioni a titolo di liberalità da parte di privati contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi; E' assolutamente vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del DDFC, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 4 SOCI
Il numero dei Soci è illimitato; posso aderire tutti i cittadini interessati alle finalità prefissate dal DDFC, e che ne condividono lo spirito e gli ideali. Può diventare Socio chiunque versi la quota sociale annuale e che si riconosca nel presente statuto indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. Fino al compimento del 14° anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali con i genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza. I soci possono essere Fondatori, Onorari ed Ordinari. I Soci sono tenuti a non divulgare a terzi informazioni riservate inerenti il DDFC od i suoi membri.

ART. 5 SOCI FONDATORI
Sono soci fondatori coloro che hanno dato vita al DDFC. I soci fondatori non sono soggetti al pagamento della quota sociale a tempo indeterminato; al termine della carica rivestita nel Consiglio Direttivo passeranno automaticamente a soci onorari a tempo indeterminato.

ART. 6 SOCI ONORARI
Sono soci onorari le persone fisiche e gli enti ai quali il Consiglio Direttivo deliberi di attribuire tale qualità in considerazione di particolari meriti o comunque connessi agli scopi dell'Associazione. I soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota sociale che avrà validità per un anno solare. I soci onorari non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

ART. 7 SOCI ORDINARI (Ghost, Gothic, Noir e da Incubo)
Sono soci ordinari le persone fisiche e gli enti la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo e che abbiano versato la quota associativa, che avrà validità per un anno solare. I soci ordinari hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali, nelle modalità previste dal presente statuto. I soci ordinari sono ammessi al DDFC mediante apposita domanda di ammissione al Consiglio Direttivo attraverso le seguenti modalità e indicazioni. Compilazione di apposito modulo reperibile sul sito del DDFC, in ogni sua parte completo di nome, cognome, data di nascita, indirizzo completo (Via/Piazza - CAP Località - Provincia), recapito telefonico, ed e-mail valida unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali. Inviare la quota tramite versamento sul Conto Corrente indicato sul modulo Invio a mezzo posta del modulo compilato e di copia del versamento all'indirizzo postale del DDFC indicato sul modulo. ART. 8 QUOTE ASSOCIATIVE Annualmente il Consiglio Direttivo stabilisce l'ammontare delle quote associative. La mancata corresponsione della quota causa la sospensione dell'erogazione dei servizi e di eventuali vantaggi concessi ai soci per i primi tre mesi dopo la scadenza. In caso di mancato versamento della quota entro la data prevista, il Consiglio Direttivo potrà procedere all'immediata esclusione da socio con conseguente cancellazione dal libro soci. Nel caso di mancato versamento della quota associativa, il DDFC non sarà tenuto a comunicazione alcuna inerente l'esclusione da socio.

ART. 9 RECESSO
Il recesso dal DDFC può avvenire per: Dimissioni date dal socio in forma scritta al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia comunicata almeno tre mesi prima; Mancato rinnovo della quota annuale trascorsi tre mesi dalla scadenza; Esclusione; Morte od estinzione giuridica del socio. L'esclusione è stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea per: Comportamento contrario ai fini del DDFC Violazione del presente statuto, e dei suoi regolamenti di attuazione; Violazione della netiquette degli utenti internet; Altri gravi motivi che portino turbamento alla regolare attività del DDFC. ART. 10 ORGANI Sono organi del DDFC; Il Consiglio Direttivo; L'Assemblea

ART. 11 ASSEMBLEA - COMPETENZE E FUNZIONALITA'
Fanno parte dell'assemblea i soci fondatori ed i soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale; Le assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie. L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno a cura del Consiglio Direttivo tra il 1° Gennaio e il 30 Aprile successivo, tramite avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno con almeno 7 giorni di preavviso, con avviso scritto ad ogni socio o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo come e-mail o sul sito internet del DDFC. Essa: approva le linee generali del programma di attività; elegge il Consiglio Direttivo se alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni di uno o più degli stessi, votando per alzata di mano o a scrutinio segreto a discrezione del Presidente. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità d'iscrizione; L'assemblea straordinaria può essere convocata: tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario; su domanda motivata e firmata da almeno 2/3 dei soci; per le eventuali modifiche allo statuto e/o per lo scioglimento del DDFC L'assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni. La seconda convocazione può avere luogo mezzora dopo la prima. L'assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente . In mancanza di entrambi da un socio Onorario e in mancanza di soci Onorari l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto a discrezione del Presidente.

ART. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo sarà composto inizialmente dai soci fondatori che si ripartiranno le cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario/Tesoriere e dura in carica 10 anni. Successivamente ogni 10 anni saranno eletti dall'assemblea al suo interno. Il Consiglio è l'organo amministrativo del DDFC e provvede ad attuare le linee programmatiche e le attività da realizzare, alla gestione ordinaria e straordinaria ed al compimento di tutti gli altri atti che non siano di competenza dell'assemblea o del Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o qualora ne venga fatta richiesta da uno dei suoi membri. Competono in particolare al Consiglio Direttivo: L'amministrazione ed il rispetto degli obblighi formali del DDFC anche avvalendosi dell'attività di altre figure, interne od esterne, designate dal Consiglio stesso; La predisposizione, del resoconto delle attività annuali e di ogni altro documento di competenza dell'assemblea; La proposta dell'ammontare delle quote annuali L'esclusione e l'ammissione dei soci sulla base delle motivazioni di cui all'art. 9; Il conferimento della carica di socio onorario Il conferimento di incarichi di collaborazione esterna L'individuazione di altre figure eventualmente necessarie per la gestione Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni qualvolta sia necessario o su convocazione del Presidente. Il Consiglio dura in carica 10 anni; si scioglie nel caso in cui per qualsivoglia motivo venga a decadere dalla carica la maggioranza dei suoi membri. Fatto salvo per il primo Consiglio Direttivo eletto, per accedere a una carica del Consiglio Direttivo è necessario aver partecipato attivamente alle attività di volontariato del DDFC per almeno tre anni ed essere socio da almeno tre anni. I soci onorari non possono essere eletti amministratori.

ART. 13 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Egli coordina l'andamento generale dell'Associazione, promuove le deliberazioni del Consiglio e ne cura l'esecuzione, organizza tutte le attività proprie dell'Associazione conformi allo scopo perseguito. Il presidente è responsabile di ogni bene mobile, immobile o di carattere intellettuale dell'associazione. Gestisce il conto corrente e detiene il potere di spesa dell'associazione. In caso si verifichino eventi gravi il presidente può sfiduciare o sospendere temporaneamente qualunque persona coinvolta nella vita associativa, in attesa che il Consiglio Direttivo deliberi in merito allo specifico evento. In caso di sua assenza o impedimento, i poteri sono esercitati dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal Segretario/Tesoriere. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare tutti i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successivamente convocata. Il Presidente può nominare procuratori e delegare la firma associativa. Ha le seguenti competenze: convocare l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo; presiedere il Consiglio Direttivo; stipulare contratti e convenzioni con terzi su mandato del Consiglio Direttivo. sfiduciare o sospendere temporaneamente soci o altre figure in caso di eventi gravi, sino a delibera del Consiglio Direttivo. Il presidente resta in carica cinque anni. Fatto salvo per il primo Consiglio Direttivo eletto, per accedere alla carica di Presidente è necessario aver partecipato attivamente alle attività di volontariato del DDFC per almeno tre anni, ed essere socio da almeno tre anni.

ART. 14 VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo è una figura individuata dal Consiglio al suo interno. Il suo mandato è legato a quello del Consiglio Direttivo; egli decade quindi allo scadere del mandato del Consiglio o in caso di suo scioglimento. Sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento o in quelle mansioni nelle quali venga appositamente delegato dal Presidente. Fatto salvo per il primo Consiglio Direttivo eletto, per accedere alla carica di Vice Presidente è necessario aver partecipato attivamente alle attività di volontariato del DDFC per almeno tre anni, ed essere socio da almeno tre anni.

ART. 15 SEGRETARIO/TESORIERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il segretario/tesoriere è individuato dal Consiglio Direttivo al suo interno. E' responsabile della segreteria e della tesoreria, coordina l'attività' amministrativa dell'associazione. E' responsabile della tenuta dell'aggiornamento del Registro dei Soci e degli altri registri associativi. E' responsabile della tesoreria, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio, è responsabile della tenuta dei libri fiscali dell'associazione, e redige la bozza di bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione su proposta del Consiglio Direttivo. E' responsabile della gestione delle risorse economiche dell'associazione e di qualunque altro bene monetario, mobile, immobile e di carattere intellettuale quantificabile monetariamente di proprietà dell'associazione, che gli venga affidato in gestione dal presidente con specifico mandato. Il suo mandato è legato a quello del Consiglio Direttivo; egli decade quindi allo scadere del mandato del Consiglio o in caso di suo scioglimento. Il tesoriere può essere riconfermato dal Consiglio Direttivo entrante. Il segretario/Tesoriere risponde direttamente al Presidente. Coadiuva il Presidente promuovendo le deliberazioni del Consiglio e organizzando tutte le attività del DDFC conformi allo scopo perseguito. Il segretario non ha la legale rappresentanza dell'associazione e non può disporre della firma associativa e del potere di spesa, tranne che in caso di specifico mandato del presidente. In caso di sua assenza o impedimento, i poteri sono esercitati da un socio individuato dal presidente. Fatto salvo per il primo Consiglio Direttivo eletto, per accedere alla carica di Segretario/Tesoriere è necessario aver partecipato attivamente alle attività di volontariato del DDFC per almeno tre anni, ed essere socio da almeno tre anni.

ART. 16 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
I soci hanno diritto a: usufruire di tutte quelle agevolazioni che il Consiglio Direttivo avrà deliberato in loro favore; partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'associazione; riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione; discutere ed approvare i rendiconti; eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. I soci hanno il dovere di: pagare la quota sociale; rispettare lo statuto e il regolamento interno; osservare le delibere degli organi sociali, nonché mantenere irreprensibile condotta civile e morale. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile o ereditabile.

ART. 17 BILANCIO
Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Ai membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute nell'adempimento delle proprie mansioni. ART. 18 CONSULENZE Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali.

ART. 19 SCIOGLIMENTO DEL DDFC
La decisione motivata di scioglimento dell'associazione deve essere presa da almeno 4/5 dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea resa valida dalla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 Legge 23/12/1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 20
Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti.